Convenzione art.14

Per ottemperare agli obblighi della legge 68/99 le aziende devono assumere persone disabili in base al numero di dipendenti regolarmente assunti.

Nello specifico, la normativa vigente prevede:

  • da 15 a 35 dipendenti 1 persona disabile da assumere

  • da 36 a 50 dipendenti 2 persone disabili da assumere

  • Più di 50 dipendenti il 7% dei lavoratori occupati deve essere disabile

La legge vuole offrire ad una persona fragile l’opportunità di lavorare sentendosi integrato nella società, ma anche innescare una forma di responsabilità sociale di impresa. Spesso si scopre che la produttività di un lavoratore “fragile” può essere persino più elevata di quella di un lavoratore senza fragilità. L’inserimento di personale svantaggiato all’interno dell’azienda, inoltre, potenzia la solidarietà reciproca, l’altruismo, la tolleranza e la crescita personale.

La Convenzione ex art.14 è uno strumento delle politiche attive del lavoro che consente alle aziende di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 68/99, favorendo l’inserimento lavorativo in contesti protetti di persone disabili – fragili che presentato particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari.

In cosa consiste la convezione art.14?

L’azienda non assume direttamente presso di sé nessun lavoratore disabile, ma assegna alla cooperativa sociale Andropolis una o più commesse della durata minima di 12 mesi e non già affidata alla medesima cooperativa nei 12 mesi precedenti.

La cooperativa, oltre a svolgere per conto dell’azienda il lavoro affidato, procede all’assunzione di una o più persone disabili a copertura delle scoperture dell’azienda, con un contratto di 12 mesi con un monte ore minimo di 21 a settimana.

Infatti, ogni azienda in base al numero di lavoratori che occupa deve assumere al proprio interno un lavoratore disabile, quando non ottempera a tale obbligo si dice appunto che ha una scopertura, cioè ha un posto di lavoro che obbligatoriamente dovrebbe essere occupato da un operatore disabile scoperto (non occupato).

Se l’azienda affida un lavoro a una cooperativa sociale come Andropolis tramite convenzione articolo 14, siamo invece noi che ci occupiamo di assumere la persona disabile al nostro interno.  Tale assunzione fatta da noi copre il posto vacante che l’azienda ha scoperto.

  • Possibilità di ottemperare a una parte degli obblighi occupazionali senza assunzione diretta dei lavoratori disabili, ma conferendo commesse di lavoro a cooperative sociali di tipo B.
  • Possibilità di assumere, al termine della convenzione, un lavoratore che è stato formato all’interno della cooperativa sulle specifiche mansioni relative alla commessa di lavoro.
  • Possibilità di ridurre i costi di produzione esternalizzando parte dell’attività ed assolvendo contestualmente all’obbligo di assunzione 68
  • Opportunità di sviluppare azione di responsabilità sociale nei confronti del proprio territorio.
  • Coperture deducibili dalla quota dell’obbligo
    • Fino a 50 dipendenti: 1 disabile
    • Da 51 a 70 dipendenti: 2 disabili
    • Da 71 a 100 dipendenti: 3 disabili
    • Oltre i 100 non più del 50% della quota di riserva

Documenti necessari per attivare una convezione art.14 tra l’azienda e la cooperativa Andropolis:

  • Convenzione tra Provincia – azienda – cooperativa

  • Modello presentazione candidato

  • Contratto affidamento alla cooperativa